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mercoledì 9 marzo 2011

VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDOMINIO: IN ASSEMBLEA SERVE L'UNAMITA'

Tribunale di Salerno – sezione I Civile – ordinanza 14 dicembre 2010

Una recente ordinanza del Tribunale di Salerno ha provveduto alla sospensione della delibera di un'assemblea condominiale, specificando che non è competente a deliberare a maggioranza l'installazione di un sistema di videosorveglianza delle parti comuni dell'edificio, anche se ne consegue una maggiore sicurezza per tutti i condomini. In un panorama di assoluto vuoto normativo in materia, tale provvedimento rappresenta un precedente significativo e ben motivato che potrà condizionare future, analoghe decisioni giurisprudenziali. La vicenda, nata per la richiesta da parte di un condomino di invalidare le delibere relative all'installazione di questi dispositivi, va risolta facendo buona applicazione dei principi generali che sovrintendono ai "separati mondi" della protezione dei dati personali e del condominio negli edifici. Il Tribunale di Salerno pone l'accento sulla differenza tra Titolare del trattamento dei dati (i condomini) e l'organo che prende le decisioni su questioni che possono incidere sui dati personali dei singoli comproprietari. In altri termini, l'assemblea di condominio non può validamente perseguire una tipica finalità di sicurezza del Titolare del trattamento che provveda a installare un sistema di videosorveglianza, ovvero "la tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro". L'Autorità Giudiziaria ravvede gli estremi dell'illegittimità di tale deliberazione perchè tali obiettivi di tutela esulano dalle attribuzioni dell'organo assembleare. In definitiva, la deliberazione con cui si decide di installare un impianto di videosorveglianza deve essere presa all'unanimità.

Testo di proprietà e tratto da: www.secsolution.com

Fonte: www.condominioweb.com


Per installazioni: Ramella Franco
Impianti elettrici e sistemi di sicurezza
Ivrea (Torino)
www.ramellafranco.it

giovedì 23 settembre 2010

L'INFORMATIVA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

E' obbligatorio informare sempre che si sta per accedere a una zona videosorvegliata (anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici quali concerti, manifestazioni sportive). L'informativa minima, ovvero il cartello, è adattabile alle circostanze. Deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera anche nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione. E' auspicabile il rinvio al testo completo, facilmente e liberamente accessibile, anche su Internet; in ogni caso il titolare o un suo incaricato, su richiesta, è tenuto a fornire anche verbalmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003).